Legge 300 – statuto dei lavoratori
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 – STATUTO DEI LAVORATORI NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTÀ SINDACALE E DELL’ATTIVITÀ SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO
TITOLO I – DELLA LIBERTÀ E DIGNITÀ’ DEL LAVORATORE
Art. 1 – Libertà di opinione.Art. 2 – Guardie giurate. Art. 3 – Personale di vigilanza. Art. 4 – Impianti audiovisivi. Art. 5 – Accertamenti sanitari. Art. 6 – Visite personali di controllo. Art. 7 – Sanzioni disciplinari. Art. 8 – Divieto di indagini sulle opinioni. Art. 9 – Tutela della salute e dell’integrità fisica. Art. 10 – Lavoratori studenti. Art. 11 – Attività culturali, ricreative e assistenziali. Art. 12 – Istituti di patronato. Art. 13 – Mansioni del lavoratore.
TITOLO II – DELLA LIBERTÀ SINDACALE
Art. 14 – Diritto di associazione e di attività sindacale. Art. 15 – Atti discriminatori. Art. 16 – Trattamenti economici collettivi discriminatori. Art. 17 – Sindacati di comodo. Art. 18 – Reintegrazione nel posto di lavoro.
TITOLO III – DELL’ATTIVITÀ SINDACALE
Art. 19 – Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali. Art. 20 – Assemblea. Art. 21 – Referendum. Art. 22 – Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali. Art. 23 – Permessi retribuiti. Art. 24 – Permessi non retribuiti. Art. 25 – Diritto di affissione. Art. 26 – Contributi sindacali. Art. 27 – Locali delle rappresentanze sindacali aziendali.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI
Art. 28 – Repressione della condotta antisindacale. Art. 29 – Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali. Art. 30 – Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali. Art. 31 – Aspettativa dei lavoratori per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali Art. 32 – Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
TITOLO V – NORME SUL COLLOCAMENTO
Art. 33 – Collocamento. Art. 34 – Richieste nominative di manodopera.
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E PENALI
ART. 35 – Campo di applicazione. ART. 36 – Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere ART. 37 – Applicazione ai dipendenti da enti pubblici. ART. 38 – Disposizioni penali. ART. 39 – Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni. ART. 40 – Abrogazione delle disposizioni contrastanti. ART. 41 – Esenzioni fiscali